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Statuto del Partito Democratico

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CAPO VII
Principi della gestione finanziaria 
 
Articolo 31. Tesoriere
1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.
Articolo 32. Collegio sindacale
1. L’Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Articolo 33. Finanziamento
1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
Articolo 34  Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e gestionale
1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale.
Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i proventi delle feste democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli è stabilita dai Regolamenti finanziari regionali in coerenza con i principi contenuti nel Regolamento finanziario nazionale.
3. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni regionali e locali vengono immediatamente e integralmente trasferite, anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.
4. Una quota non inferiore al 50% delle risorse trasferite alle Unioni regionali a titolo di rimborsi elettorali è ripartita tra le Unioni provinciali e/o territoriali sotto forma di trasferimenti e/o servizi secondo i criteri definiti dai Regolamenti finanziari regionali o, in assenza degli stessi, in proporzione al numero di elettori di ogni provincia.
5. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante l’inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico eroga annualmente le risorse necessarie alle attività politiche, in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero.
Articolo 35. Bilancio
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.
Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 giugno.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 38.
Articolo 36. Regolamento finanziario
1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.
Articolo 37.  Comitato di tesoreria
1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 32, comma 1.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l’approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.
Articolo 38.  Controllo contabile
1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.
 

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