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Statuto del Partito Democratico

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CAPO IV 
Scelta delle candidature per le cariche istituzionali 
 
Articolo 18. Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali
1. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.

2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui il comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.
8. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.
9. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l’indirizzo politico generale del partito, può chiedere all’organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle candidature. In tale caso, l’organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

Articolo 19. Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative
1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.
2. Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi: a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori; b) la democrazia paritaria tra donne e uomini; c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto; d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte; g) la pubblicità della procedura di selezione.
3. Il Regolamento è approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento: a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle; b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi; c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.
 

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