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Statuto del Partito Democratico

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CAPO III
Struttura federale 
 
Articolo 11. Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano
1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito nel loro ambito territoriale.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l’autonomia.
3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.
4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.
Articolo 12. Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali
1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.
3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile.
In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione.
4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.
Articolo 13. Accordi confederativi
1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. L’accordo è deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L’accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all’interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l’accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.

Articolo 14. Circoli
1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on-line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
2. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o d’ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
4. I criteri per l’articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente sono stabiliti dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e, nei comuni con più di centomila abitanti, almeno un circolo per ogni cinquantamila abitanti.
Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Segretario.
5. Le modalità di costituzione dei Circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
Articolo 15 (Principi inderogabili per gli statuti regionali) 1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano i livelli e l’articolazione dell’organizzazione territoriale, nonché la composizione e le competenze degli organismi dirigenti regionali, e locali, nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.
2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.
3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi, a tutti i livelli, non può essere superiore a quella dei corrispondenti organismi nazionali di cui agli art. 7 e 8 del presente Statuto. Almeno un terzo delle direzioni provinciali debbono essere formate, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri delle segreterie dei circoli. 4. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale, nonché quella del Segretario e del Direttivo di circolo, avviene con il voto personale, diretto e segreto degli iscritti.
5. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.
6. Con Regolamento approvato dall’Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale . Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
7. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome, stabilita dal Coordinamento nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
8. Le candidature a Segretario regionale, a Segretario provinciale di Trento e Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
9. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
10. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
11. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
12. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.
Articolo 16. Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.

3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.
4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.

Articolo 17. Poteri sostitutivi
1.In caso di necessità e urgenza o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni, o di gravi ripetute omissioni dello Statuto o del Codice Etico, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea regionale o delle Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, la Direzione nazionale, con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario regionale o delle province autonome, nominando, nel rispetto del pluralismo, un organo collegiale di carattere commissariale.
2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
3. In casi di necessità e di urgenza, di gravi e ripetute violazioni dello Statuto e del Codice etico, sentita la Commissione nazionale di Garanzia, il Segretario nazionale può nominare un organo commissariale sostitutivo del Segretario e della Segreteria, ovvero di altri organi esecutivi. A pena di nullità, entro i trenta giorni successivi, tali nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione nazionale.
4. In presenza di elementi di irregolarità del tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, l’Organizzazione procede a verificare e a compiere e, laddove è necessario, formalizzare la nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o di parti di esse.
5. Lo Statuto delle Unioni regionali e delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano regolamentano i poteri sostitutivi del relativo livello.
 

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